legittimità costituzionale blocco addizionali

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lillo1
00venerdì 17 dicembre 2004 15:56

se qualcuno contava sull'illegittimità delle norme delle precedenti finanziarie....[SM=g27819]


Addizionali locali, il blocco in salvo

La Corte costituzionale, con la sentenza n.381 del 14 dicembre 2004, ha dichiarato legittime le norme contenute nelle Leggi Finanziarie del 2003 e 2004 concernenti la sospensione degli aumenti delle addizionali comunali e regionali Irpef e delle maggiorazioni delle aliquote Irap di spettanza regionale.

Con sentenza n.381/2004, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune regioni nei confronti delle norme contenute nella Legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003) e Legge n. 350/2003 (Finanziaria 2004) che hanno sospeso gli aumenti delle addizionali comunali e regionali Irpef e delle maggiorazioni delle aliquote Irap di spettanza regionale, stabilendo che il legislatore nazionale può sempre disporre in merito ai tributi statali, anche se il relativo gettito è di spettanza regionale. L’unica condizione a cui lo Stato deve attenersi è che non venga alterato il rapporto tra i bisogni regionali e i mezzi finanziari per farvi fronte.
I giudici della Corte hanno precisato che l'Irap non è un tributo regionale, in quanto può essere qualificato tale solo un tributo istituito dalla regione con propria legge, mentre non ha alcuna importanza il fatto che il gettito sia attribuito alle regioni. Pertanto, l’Irap è un'imposta erariale su cui lo Stato ha una competenza esclusiva.
Il blocco delle addizionali comunali e regionali Irpef disposto dalle leggi nazionali non è incostituzionale poiché “si traduce in una temporanea e provvisoria sospensione dell'esercizio del potere regionale in attesa di un complessivo ridisegno dell'autonomia tributaria delle regioni, nel quadro dell'attuazione del nuovo articolo 119 Costituzione.” Inoltre, non esistono prove a sostegno della tesi che tale misura riduce i mezzi finanziari a disposizione delle regioni per l'adempimento dei loro doveri.



Fonte: Italia Oggi - del: 15/12/2004, N°: 299, pag. 24
Autore: Francesco Cerisano
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