cessione bonaria e imposta di registro

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lillo1
00venerdì 15 aprile 2005 22:51

AGENZIA DELLE ENTRATE, RISOLUZIONE N. 46 DEL 13 APRILE 2005

OGGETTO: Cessione volontaria di beni compresi in procedura espropriativa in favore della societa' X spa
La questione rappresentata riguarda il regime tributario degli atti di cessione volontaria di beni
compresi in procedura espropriativa in favore della societa' X s.p.a..
Sull'applicabilita' dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo non sussistono
dubbi, atteso che l'Ufficio competente ha applicato le imposte proporzionali previste dall'articolo
1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro per le cessioni di
terreni (quindici per cento se agricolo, otto per cento negli altri casi), nonche' l'articolo 1 della
tariffa allegata al testo unico delledisposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e l'articolo 10, comma 1, del medesimo
testo unico, in conformita' alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 208/E del 2003.
Codesta Direzione Regionale, con riferimento agli atti di acquisto, da parte della societa' X
s.p.a., di immobili per realizzare la linea ad alta velocita' ...., esprime dubbi sull'applicabilita'
dell'articolo 57, comma 8, del testo unico dell'imposta di registro, ai sensi del quale "...Negli atti
di espropriazione per pubblica utilita' o di trasferimento coattivo della proprieta' o di diritti
reali di godimento l'imposta e' dovuta solo dall'ente espropriante o dall'acquirente senza diritto
di rivalsa...".
In particolare, si pone il problema della necessita' o meno di notificare gli avvisi di
liquidazione anche ai venditori, quali soggetti obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta
di registro, ipotecaria e catastale.
I dubbi si fondano sulla circostanza che il procedimento espropriativi e' stato iniziato dal
consorzio di imprese KZL S.p.a., mentre i beni sono stati acquistati da X s.p.a. (soggetto distinto
da KZL S.p.a.), dal momento che nella risoluzione n. 72/E del 2001 si afferma che "...Per poter
fruire del regime esentativi (...) e' necessario che in relazione agli immobili oggetto delle
cessioni di cui si tratta sia gia' in corso un procedimento espropriativo per pubblica utilita' e
che l'acquirente non sia un soggetto diverso dal beneficiario del procedimento di espropriazione
medesimo.".
In proposito, si fa presente che il significato da attribuire al termine "espropriante" e'
puntualizzato nella risoluzione del Ministero delle Finanze (Direzione Centrale Finanza
Locale) del 24 marzo 1992, prot. 129, nella quale si e' detto che "...la parola "espropriante",
specialmente se letta nel contesto della norma esonerativa in commento, non puo' avere
altro significato che quello di indicare il soggetto, sia esso lo stesso ente cui spetta la potesta'
espropriativa ovvero un diverso soggetto pubblico o privato, in favore del quale e' preordinata
l'espropriazione per pubblica utilita'; in altri termini, il soggetto che comunque, in assenza
del detto trasferimento volontario, sarebbe divenuto proprietario del bene al compimento della
procedura di espropriazione del bene stesso...".
Al fine di escludere il venditore dall'obbligo solidale del pagamento delle imposte di registro,
ipotecaria e catastale, occorre, pertanto, accertare se la procedura espropriativa e' stata attivata
al precipuo scopo di far acquisire la proprieta' del bene espropriato proprio alla X s.p.a.,
non essendo in tal caso determinante la "...identita' soggettiva tra il soggetto che inizia la
procedura esecutiva ed il soggetto che poi acquista da parte dei venditori volontari...".
In proposito, potrebbe tornare utile - qualora riferibile al caso di specie - il disposto
dell'articolo 6, comma 8, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, secondo cui "...Se l'opera pubblica
o di pubblica utilita' va realizzata da un concessionario o contraente generale,
'amministrazione titolare del potere espropriativo puo' delegare, in tutto o in parte,
l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega
nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del
procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per
delega poteri espropriativi, possono avvalersi di societa' controllata. I soggetti privati possono
altresi' avvalersi di societa' di servizi ai fini delleattivita' preparatorie.".
In definitiva, si e' del parere che la responsabilita' solidale dei venditori possa essere esclusa,
con la conseguenza di affermare l'obbligazione tributaria esclusivamente in capo alla X
s.p.a., qualora dagli atti della procedura esecutiva o da quelli dalla medesima presupposti
possa desumersi che l'esproprio era finalizzato alla acquisizione in proprieta' da parte della X
s.p.a. dei beni espropriati.
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