Regime IVA per appalto con cessione di beni immobili

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ferrari.m
00martedì 28 novembre 2006 21:04
Nel caso previsto dall'articolo 53, comma 6, del codice dei contratti pubblici e cioè quando "In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice", come funziona a livello fiscale(IVA)?

Se l'Ente appalta la costruzione di una scuola e prevede che parte del prezzo sia sostituita dalla cessione di un fabbricato che può essere adibito a residenza, la cessione del fabbricato è soggetta ad IVA, quindi la compensazione avviene sulla base dei due valori al netto dell'IVA? E se non è soggetta ad IVA?
In bilancio si devono iscrivere delle poste fittizie in entrata e uscita (come penso io) o queste sono "compensate" direttamente?
Che incidenza hanno queste poste fittizie sui conteggi del patto di stabilità?
clatemp
00martedì 28 novembre 2006 23:14
a livello di IVA, anche in questo caso, come in tutti i casi di permuta (perchè è questo di cui si tratta) devono essere considerate come due operazioni nettamente distinte che trovano il loro "vaso comunicante" solo a livello di cassa. Sicuramente la realizzazione dell'opera sarà sottoposta interamente all'IVA in base all'aliquota della tipologia di intervento mentre l'alienazione da parte del Comune seguirà il regime IVA del bene ceduto: se era gestito a livello di attività istituzionale sarà escluso (non esente) dal campo di applicazione IVA se invece era relativo a immobili che erano stati fatti rientrare nella gestione IVA (ad esempio un impianto sportivo) allora l'importo dovrà essere aumentato dell'IVA di legge.
ferrari.m
00mercoledì 29 novembre 2006 10:11
Re:

Scritto da: clatemp 28/11/2006 23.14
a livello di IVA, anche in questo caso, come in tutti i casi di permuta (perchè è questo di cui si tratta) devono essere considerate come due operazioni nettamente distinte che trovano il loro "vaso comunicante" solo a livello di cassa. Sicuramente la realizzazione dell'opera sarà sottoposta interamente all'IVA in base all'aliquota della tipologia di intervento mentre l'alienazione da parte del Comune seguirà il regime IVA del bene ceduto: se era gestito a livello di attività istituzionale sarà escluso (non esente) dal campo di applicazione IVA se invece era relativo a immobili che erano stati fatti rientrare nella gestione IVA (ad esempio un impianto sportivo) allora l'importo dovrà essere aumentato dell'IVA di legge.


OK
ma se il bene fosse escluso ai fini IVA, la "permuta" parziale avrebbe da una parte la realizzazione di un'opera pubblica del costo di 1000 + IVA e dall'altra la cessione di un bene immobile al prezzo di 500 + imposta di registro, ecc., come dovrebbe essere regolata la compensazione?
La ditta fattura 1000 + IVA al Comune
Il Comune emette mandati per 1000 + IVA
Il Comune cede il bene per 500 + imposte
Il Comune fa una reversale d'incasso di 500 o di 500 + imposte?
La compensazione avviene tra (1000 + IVA e 500), oppure tra (1000 + IVA) e (500 + imposte)?
L'imposta di registro resta a carico del Comune o della ditta?
marco panaro
00mercoledì 29 novembre 2006 15:00
a mio parere, le spese di registro devono essere a carico dell'appaltatore, seguendo la logica del contratto di appalto.
lillo1
00mercoledì 29 novembre 2006 18:07
concordo. fosse altro per il fatto che normalmente sono a carico di chi acquista.
marco panaro
00giovedì 30 novembre 2006 01:09
più che altro perché la "causa" del contratto è cmq la realizzazione dei lavori.
clatemp
00giovedì 30 novembre 2006 18:05
siccome sono d'accordo sul fatto che le spese di registrazione sono a carico della ditta allora dico:
La compensazione avviene tra (1000 + IVA) e (500 + imposte). Le imposte le incasso in partite di giro visto che normalmente è il comune che provvede alla registrazione e che quindi dovrà poi fare un mandato (sempre in partite di giro) a favore dell'agenzia delle entrate (con f23)

In alcuni casi si può anche configurare solo il mandato per la differenza ad esclusione delle spese di registrazione che sono esogene rispetto al sinallagma (trattandosi di un unico contratto che determina un saldo unico a carico del comune. E' solo fiscalmente che c'è l'obbligo di trattare come due operazioni distinte. Si tratta di una norma chiaramente antielusiva.
marco panaro
00giovedì 30 novembre 2006 22:47
Non ho capito niente...cmq noi non facciamo incasso più mandato, ma deposito di contanti e versamento del F23 con quelli.
clatemp
00venerdì 1 dicembre 2006 14:20
mi pare che quello che fate si chiama gestione fuori bilancio fortemente avversata praticamente da tutti gli organi di controllo a cominciare dalla corte dei conti che ti fa nero.
lillo1
00venerdì 1 dicembre 2006 15:42
mi pare pure che è un modo di procedere che si usava circa cent'anni fa.
ma che da qualche lustro non è più consigliabile.
marco panaro
00venerdì 1 dicembre 2006 17:39
Ah Uhm...ci ho pensato decine di volte a come risolvere il problema, anche per evitare all'utente di dover versare in contanti.
Il problema è il termine di registrazione di 20 giorni e la ragioneria che non mi garantisce una tempistica certa per l'emissione dei mandati (da me li stampano un solo giorno alla settimana).
lillo1
00venerdì 1 dicembre 2006 17:45
Re:

Scritto da: marco panaro 01/12/2006 17.39
Il problema è il termine di registrazione di 20 giorni e la ragioneria che non mi garantisce una tempistica certa per l'emissione dei mandati (da me li stampano un solo giorno alla settimana).[/DIM]




ossignur.
glie l'ha prescritto il medico?

ma scusa, e i contanti chi li custodisce? voglio dire, sono parecchi soldini, talvolta.



marco panaro
00venerdì 1 dicembre 2006 17:53
I contanti li custodisce l'economo.
Parliamo delle spese, non dei diritti.

L'unica soluzione che mi è venuta in mente è che venga fatta una congrua anticipazione all'ufficio contratti da tenere in deposito.
lillo1
00sabato 2 dicembre 2006 15:12
mah.
mi pare folle che in un comune che non è new york non riescano a fare un mandato e una reversale in partite di giro in tempo utile per poter registrare il contratto. 20 giorni son tre settimane...

marco panaro
00sabato 2 dicembre 2006 19:18
ti dirò ch non abbiamo mai provato... ma le risposte sui tempi son state sempre evasive.
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